Istituto Allergologico Italiano

Gli alimenti ed il consumatore

Da oggi entra in vigore nell'Unione Europea, il regolamento (UE) 1969/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Esso rappresenta la regolamentazione originale ed univoca delle norme di comportamento da seguire ai fini di una corretta e completa informazione ai consumatori sugli alimenti che essi utilizzano.
Viene così realizzata una tutela a difesa del consumatore in ragione dell'utilizzo dei prodotti ch' egli consuma per la propria alimentazione. Occorre subito precisare che, mentre per gli alimenti preimballati viene ripresa ed adeguatamente organizzata la disciplina dell'informazione sui loro contenuti, per le altre tipologie è prevista una sorta di interpretazione autonoma e libera purchè evidenziante gli elementi essenziali per la tutela della sicurezza alimentare e quindi della salute del consumatore.
La novità importante che scaturisce dall'applicazione del regolamento UE , oggi quantomai attuale ed importante, è l'obbligatorietà dell'informazione chiara, precisa e trasparente ,sulla presenza negli alimenti, di allergeni.
Siamo quindi difronte ad un preciso obbligo, cui è necessario far fronte in ogni caso perchè da oggi il cittadino europeo, a qualunque nazionalità dell'Unione appartenga , ha il diritto-dovere di essere informato con correttezza e precisione, della presenza degli allergeni negli alimenti, sempre e comunque.
Nell'ambito dell'Unione, da oggi, l'informazione obbligata sulla presenza di allergeni negli alimenti, acquisisce l'importanza che il Diritto Europeo le riconosce come norma regolatrice. Si tratta dunque di prendere atto del fatto che la realtà fattuale da oggi è mutata. Ogni cittadino europeo,anche se non allergico, può richiedere, e ne ha giustamente diritto, l'informazione sui contenuti dei prodotti alimentari e sugli allergeni in particolare, posti al consumo della generalità degli utenti e non solo e/o esclusivamente del singolo.
L'art.44 del Regolamento, con riferimento alle disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati precisa,

  1. ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore oppure preimballati per la vendita diretta,
    • a) la fornitura di indicazioni relative agli allergeni di cui all'art.9, paragrafo 1, lettera c, è obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2014;
    • b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli art.9 e art.10 non è obbligatoria fino al 13 dicembre 2016 a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

Tutte le categorie di operatori della catena alimentare vengono dunque ricondotte nella previsione normativa regolatrice, fino al distributore finale quale, ad esempio, il ristoratore. Appare evidente che essendo il Regolamento diventato esecutivo in tutta l'Unione, poco rileva che nonostante il tempo avuto a disposizione, alcuni Stati non si siano ancora adeguati. La libera circolazione delle persone porterà quanto prima ad una richiesta sempre più ampia e capillare di informazione alimentare precisa, a cui non si potrà rispondere semplicisticamente. Occorre prendere consapevolezza che i comportamenti tradizionali ne vengono profondamente stravolti.

A.C.